– Gianni Rossi –
Una delle mie attività prevalenti è quella di dare supporto a colleghi che svolgono l’incarico di CTP in cause legali tra confinanti nelle quali il giudice, constatata la mancanza di altri elementi, ai sensi dell’art. 950 del codice civile (Azione di regolamento di confini), nomina un CTU per determinare il confine delineato dalle mappe catastali. In queste consulenze il collega CTP che si rivolge a me deve quasi sempre controbattere alla bozza di perizia che gli ha inviato il CTU in quanto tale relazione è sfavorevole al suo committente[1].
Bene, voi non ci crederete, ma mi capita quasi sempre di trovarmi di fronte a CTU che dimostrano una totale incompetenza sulla materia[2]. Ma non prendetemi per presuntuoso, mi rendo conto benissimo che l’espressione “palesemente incompetente” è molto forte e so anche come potrebbere controbattermi qualcuno di voi:
E chi la stabilisce la competenza del CTU, tu?
In effetti questa non è un’obiezione fuori luogo perché in materia di riconfinazioni da mappa non c’è alcuna normativa tecnica che stabilisca come deve essere ricostruito un confine cartografico, come invece succede per altre materie tecniche, come ad esempio l’efficienza energetica degli edifici, per le quali esistono precise norme UNI da rispettare.
Certo, non posso essere io, un tecnico dello stesso livello del CTU, a stabilire se lui è o meno competente. Ma c’è comunque un modo per stabilirlo: la dottrina tecnica che si è sviluppata su questa materia a partire da 40 anni or sono quando, i due grandi maestri di questa attività, Pier Domenico Tani e Aurelio Costa, hanno cominciato a condividere la loro impareggiabile conoscenza su libri, pubblicazioni e convegni. A questa loro lodevole opera divulgativa si sono aggiunti in epoca successiva altri autori (li cito tutti nella bozza di relazione più avanti). Tra questi ci sono anch’io con i miei due libri Tecniche di riconfinazione e Topografia per Catasto e Riconfinazioni e con i tantissimi corsi e seminari tenuti, unitamente ad altri esperti in materia, presso i Collegi dei Geometri di tutta Italia. Ma sia chiaro che io non mi ritengo affatto un “maestro” perché quello che ho cercato di fare è stato semplicemente di affinare i metodi e le procedure partorite da Tani e Costa, sfruttando le tecnologie sviluppatesi negli ultimi 15 anni, in particolare le mappe d’impianto disponibili su file digitale (raster) e la possibilità di avvalersi di software in grado di svolgere calcoli che un tempo erano difficilmente affrontabili con gli strumenti tradizionali[3].
Quindi, non è vero che non si possa riconoscere oggettivamente la “palese incompetenza” di un CTU su una causa di confini. Se egli dimostra di ignorare completamente l’imponente mole di documentazione esistente e di non aver mai partecipato a nessun corso o seminario in materia, allora sì, si può affermare che è “palesemente incompetente”.
Ma il quesito del titolo di questo articolo è:
Come contrastare un CTU palesemente incompetente?
Bene, per rispondere prendo in esame una CTU trasmessami recentemente da un collega (CTP) che mi ha chiesto di aiutarlo. Utilizzo questo caso perché è piuttosto ricorrente.
Si trattava di definire un confine nato sulla mappa d’impianto e il CTU, nella parte iniziale della sua perizia, riferisce correttamente questa genesi. Solo che poi non si è limitato a questa mappa (come dettato dalla dottrina tecnica, vedi la mia bozza di relazione più avanti), ma ha inteso allargare la ricerca anche alla mappa wegis attuale, scrivendo di …
… aver reperito presso gli uffici preposti gli estratti di mappa più attendibili che sono stati utilizzati come documento probante.
Tant’è che si è procurato presso il sito dell’Agenzia il foglio di mappa del confine in formato DXF.
Poi ha proseguito la sua disamina dicendo di aver georeferenziato la mappa d’impianto …
… attraverso procedure di calcolo ai minimi quadrati che riportano in scala gli elementi della mappa e riducono al minimo le eventuali deformazioni subite nel tempo. (Software Topografico).
Mentre, riferendosi alla mappa attuale su DXF ha dichiarato che essa …
… non necessita di georeferenziazione poiché risulta già elaborata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate sulla base della Circolare prot. n. 39391 del 27 maggio 2008 dove venivano indicate le procedure di georeferenziazione delle mappe in formato raster nel caso anche in cui gli uffici non hanno rilasciato il formato dxf.
Dopodiché ha descritto il processo risolutivo dicendo (correttamente) di aver:
- individuato nella mappa punti certi e ben identificabili nel territorio (spigoli di fabbricati) che ha utilizzato quali riferimenti;
- eseguito il rilievo topografico dei punti di cui sopra (rilievo d’inquadramento);
- sovrapposto il rilievo alla mappa georeferenziata tramite l’utilizzo dei punti in comune, scartando i punti con scarti superiori alle tolleranze catastali;
- individuato dalla sovrapposizione la linea di confine, determinandone gli estremi per il tracciamento sul posto.
Poi ha precisato di aver svolto l’elaborazione del rilievo mediante il programma Pregeo utilizzando tre punti “di coordinate note” di cui: un Punto Fiduciale ricavato dalla TAF (????) più due punti rilevati, ma non da lui stesso, bensì dal CTP (cioè il collega che ha chiesto la mia consulenza).
Non male come scelta, sia del software da utilizzare, sia del mix dei punti di inquadramento. 😊
Da tutto questo lavoro ha poi affermato, ma senza specificare i singoli passaggi, che …
… esistono delle anomalie tra le due mappe ma il rilievo va ad inserirsi in maniera più corretta nella mappa dxf rilasciata dall’ufficio.
Quindi ha concluso che era dunque la mappa DXF[4] quella dalla quale si doveva reperire il confine oggetto di causa e ha proceduto a tracciare la linea sul posto secondo questa risultanza.
Interessante, vero?
Segue la bozza di replica che io ho suggerito al CTP, inclusi i link agli allegati citati.
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1. Stato dell’arte sulla dottrina tecnica in materia di riconfinazioni
Quale premessa basilare ai successivi capitoli, il sottoscritto intende innanzi tutto precisare che, in materia di ricostruzione di confini contesi, esiste in Italia una consolidata Dottrina Tecnica sviluppata a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso dai due grandi maestri di questa disciplina, Pier Domenico Tani e Aurelio Costa. Dall’alto della loro duplice e vastissima esperienza. P. D. Tani e A. Costa furono infatti Dirigenti del Catasto, e in questa loro veste parteciparono alla fase del rilievo di formazione delle mappe di impianto e alla successiva fase di conservazione; mentre in tempi successivi, dedicatisi alla libera professione, maturarono un’ulteriore grandissima esperienza nella ricostruzione di confini cartografici. Sulla base di questa impareggiabile competenza, P. D. Tani e A. Costa hanno sapientemente esposto le corrette tecniche da adottare per la ricostruzione di un confine incerto quanto questo deve essere ripristinato nella posizione delineata dalla mappa catastale ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 950 del codice civile. I due maestri hanno lodevolmente tramandato tali tecniche lasciandoci in eredità diverse pubblicazioni, tra le quali spiccano:
- gli atti del Convegno di Verona del 17/11/1995 dal titolo Riconfinazione, aspetti tecnici e giuridici;
- il libro di P. D. Tani Aspetti tecnici dell’azione di regolamento di confini pubblicato in ben due edizioni di cui l’ultima nel 1998.
In epoca più recente, a queste loro opere divulgative ne sono seguite diverse altre a cura di nuovi autori i quali, seguendo gli insegnamenti dei due maestri, hanno ulteriormente affinato le tecniche ricostruttive dei confini cartografici adeguandole alle nuove tecnologie nel frattempo affermatesi (mappe disponibili su file digitali, software di calcolo, ecc.). Tra queste opere meritano adeguata menzione le seguenti:
- Casi pratici di riconfinazioni catastali – Carlo Cinelli – I e II ediz. 2006-2008;
- La teoria e la pratica nelle riconfinazioni – Carlo Cinelli, Leonardo Gualandi, Gianni Rossi – 2010;
- L’azione di regolamento dei confini – Carlo Cinelli – 2016;
- Tecniche di riconfinazione – Gianni Rossi – 2017.
- Topografia per Catasto e Riconfinazione – Gianni Rossi – 2022
A questa ricca bibliografia di singoli autori, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, che rappresenta la categoria professionale di gran lunga più coinvolta negli incarichi di riconfinamento, in data 02/10/2012 ha aggiunto la seguente propria emanazione:
- Specifica P10 – Estimo e attività peritale – Riconfinazione, documento che riporta il seguente sotto-titolo:
Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con specifico riferimento alla prestazione di riconfinazione, intesa come attività tecnica per la verifica e/o il ripristino dei confini tra proprietà immobiliari.
A partire dal 2008 e fino ai nostri giorni, inoltre, sempre il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, per tramite dei propri Collegi Provinciali, ha organizzato in materia di riconfinazioni oltre 200 (duecento) corsi, sia de visu (anni 2008-2016) che online (2016-corrente). L’elenco di detti corsi è riportato nell’Allegato A – Corsi per Geometri in materia di riconfinazione.
Tutta questa imponente mole di pubblicazioni ed eventi tecnici in materia ha definito in maniera puntuale e precisa i principi, i criteri, i metodi e le procedure da adottare nel momento in cui un confine divenuto incerto o conteso deve essere ripristinato sulla base della sua posizione desunta dalle mappe catastali ai sensi del già citato art. 950 del codice civile.
Con la sua perizia il CTU dimostra di ignorare completamente tutta la dottrina tecnica sopra esposta, per i motivi di seguito riportati.
Per un confine nato sulla mappa d’impianto, come nel caso di specie, la dottrina tecnica stabilisce che ci si deve riferire esclusivamente a tale mappa, in virtù del fatto che la stessa sancisce la volontà delle parti circa la posizione del confine. Infatti, durante i rilievi che hanno prodotto la mappa d’impianto (l’unica nata da rilievi effettivi sul posto), i tecnici catastali, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1° Marzo 1886, n. 3682, procedevano alla delimitazione e alla terminazione (apposizione di termini lapidei) del confine alla presenza dei rispettivi possessori, ottenendo il benestare degli stessi. Inoltre, a mappe ultimate, le stesse furono esposte al pubblico di modo che gli interessati potessero opporre reclamo alla Commissione Censuaria.
Pertanto, quando il confine deve essere ricostruito a partire dalla mappa d’impianto, l’unico supporto al quale si deve attingere è la stessa mappa d’impianto. Questa prescrizione è motivata dal fatto che la mappa d’impianto, oltre che sancire la volontà delle parti, è l’unica cartografia realizzata sulla base del rilievo effettivo del territorio. Tutte le mappe successive, quelle di visura nelle varie epoche e fino alla mappa attuale dell’Agenzia delle Entrate, sono state infatti ottenute da una mera derivazione di quella d’impianto a seguito di una serie di manipolazioni che ne hanno progressivamente e gravemente compromesso la precisione metrica con spostamenti delle linee che arrivano anche a diversi metri, come mostra l’Allegato B – La perdita di precisione metrica delle mappe catastali in cui sono esposte in dettaglio le cause e gli effetti di tale processo di degrado.
Per questo motivo, l’utilizzo della mappa attuale è in assoluto uno dei più gravi errori che si possano commettere nella ricostruzione di un confine cartografico nato sulla mappa d’impianto. Il CTU ha dunque commesso questo grave errore (oltre a quelli successivamente descritti) che rende del tutto inattendibile la ricostruzione del confine. Egli, infatti, anziché riferirsi all’unica mappa, quella d’impianto, che ha sancito il confine sulla base del rilievo effettivo avvallato dalla volontà delle parti, è andato alla ricerca della mappa, dal grave degrado metrico detto sopra, che meglio approssima lo stato dei luoghi. Il CTU, quindi, non ha ricostruito il confine nella posizione voluta all’epoca dai rispettivi proprietari, ma lo ha ricostruito nella posizione, del tutto inattendibile, della mappa catastale attuale, la quale, si badi bene, ha unicamente valore fiscale e non contiene alcun riferimento alla volontà delle parti che a suo tempo hanno stabilito la posizione stessa del confine.
Un altro errore tecnico commesso dal CTU è stato quello di adottare per la georeferenziazione della mappa la rototraslazione a 4 parametri, una procedura utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per i propri fini cartografici ma che non è idonea alla ricostruzione di un confine. La convinzione del CTU che invece lo sia, la si desume anche dal fatto che, nel giustificare l’utilizzo della mappa DXF (già concettualmente sbagliato per quanto già detto), cita la Circolare della stessa Agenzia prot. n. 39391 del 27 maggio 2008. Il CTU dimostra così di ignorare il fatto che tale circolare è un documento interno all’amministrazione catastale che aveva l’unico scopo di verificare la bontà della scansione delle mappe cartacee ottenute su file digitale, infatti reca il titolo:
Disposizioni operative in materia di fornitura delle mappe catastali d’impianto per le attività di acquisizione in formato digitale.
Questa tecnica, pertanto, non è stata studiata per la ricostruzione di un confine, materia in cui, viceversa, la dottrina tecnica impone l’adozione del cosiddetto “Metodo Tani” esposto dal maestro nel suo libro Aspetti tecnici dell’azione di regolamento di confini citato all’inizio di questo capitolo. Da tale metodo, che riguardava la lettura delle coordinate sul supporto cartaceo, è stata derivata, per le mappe raster (scansione di quelle cartacee) la “georeferenziazione Parametrica” che corregge la deformazione della mappa riportando i parametri esattamente alla maglia di 200 x 200 metri (per scala 1 : 2000).
Altro errore concettuale commesso dal CTU è l’utilizzo del software Pregeo. Come sopra, tale programma non è stato sviluppato per la ricostruzione di un confine, ma unicamente per gli scopi cartografici del Catasto, tant’è che, appena lanciato, emette il seguente avvertimento:
(LA PROCEDURA) È FORNITA IN USO GRATUITO AGLI ORDINI PROFESSIONALI ALL’UNICO FINE DELL’IMPIEGO, DA PARTE DEI LORO ISCRITTI, PER IL PRETRATTAMENTO DEI DATI DI AGGIORNAMENTO DA FORNIRE AGLI UFFICI PERIFERICI DEL TERRITORIO.
NE È VIETATO OGNI ALTRO USO …
Per sovrapporre la mappa al rilievo, il CTU ha invece utilizzato Pregeo, software che applica un suo algoritmo di rototraslazione ai propri fini catastali, algoritmo non dichiarato (del quale dunque si ignora il calcolo) e che non può certo essere utilizzato per la ricostruzione di un confine, scopo quest’ultimo per il quale in commercio esistono ben altri software che adottano l’algoritmo corretto previsto in letteratura tecnica.
Come se non bastasse, nel calcolare (con Pregeo) la rototraslazione ha utilizzato un mix di tre punti di cui un Punto Fiduciale rilevato dall’archivio TAF e due punti invece direttamente rilevati, non da lui, ma dal CTP. Per quanto riguarda il Punto Fiduciale, è noto a chiunque abbia esperienza di Catasto, che le coordinate presenti nell’archivio TAF hanno scarsissima attendibilità in quanto sono valori approssimati che l’Agenzia provvede nel tempo ad affinare sulla base dei rilievi presentati dai tecnici (essendo ancora ben lontana dal raggiungere la precisione attesa). L’aver “mescolato” tali coordinate con quelle degli altri due punti desunti dal lavoro del CTP, costituisce un’ulteriore grave errore.
Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene pertanto che la CTU sia completamente inattendibile …
Allegati:
- Allegato A – Corsi per Geometri in materia di riconfinazione.
- Allegato B – La perdita di precisione metrica delle mappe catastali.
Note:
[1] Perché, ovviamente, quando gli è favorevole non deve far altro che avvallarla e, anzi, complimentarsi con il CTU stesso.
[2] E infatti i colleghi che chiedono la mia consulenza si rivolgono a me proprio perché non sanno bene come contrastare tale palese impreparazione.
[3] Penso ad esempio al calcolo combinatorio per trovare la selezione dei punti di inquadramento che dà la maggior affidabilità nella rototraslazione ai minimi quadrati mappa-rilievo.
[4] Ricordo che i file vettoriali (DXF) sono stati ottenuti mediante un processo di “vettorizzazione” della mappa wegis in formato raster, processo che ha introdotto un ulteriore imprecisione al già elevato degrado metrico della wegis, vedi Allegato B – La perdita di precisione metrica delle mappe catastali.

